Fecondazione, ecco come è cambiata la legge 40
Roma, 11 novembre 2015 – Il ricorso allafecondazione assistita è consentito a tutte le coppie, non soltanto a quelle infertili. Cade il divieto sulla fecondazione eterologa, cioè è possibile utilizzare i gameti di un donatore. E non è reato selezionare gli embrioni se malati. Praticamente vengono a cadere tutti i capisaldi della legge 40 del 2004 – che ha visto la luce con il governo Berlusconi, quando il ministro della Salute era Girolamo Sirchia -, smantellati dalle sentenze dei tribunali. Restano solo due divieti: quello all’utilizzo degli embrioni non impiantati per la ricerca scientifica (su cui però già il prossimo 23 marzo sarà chiamata a pronunciarsi la Corte Costituzionale), il divieto di fecondazione assistita per single e coppie gay e il divieto dell’utero surrogato. Ecco, ad oggi, come è cambiata la normativa.
FECONDAZIONE ASSISTITA – Secondo l’articolo 1 della legge 40 il ricorso alla fecondazione assistita era consentito solo per le coppie infertili. Due sentenze, dei tribunali di Roma (2014) e Milano (2015), hanno sollevato però una questione di legittimità costituzionale in base alla presunta disparità che questa norma introduceva a svantaggio delle coppie fertili, punto su cui si è pronunciata oggi la Consulta. Sullo stesso argomento i tribunali di Salerno e Cagliari hanno accolto i ricorsi di coppie non sterili, il primo, nel 2010, ammettendo alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per la prima volta in assoluto una coppia non sterile. E sempre questo principio viene ritenuto discriminatorio dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che nel 2012 si pronuncia favorevolmente rispetto al ricorso Costa-Pavan.
FECONDAZIONE ETEROLOGA – Demolito l’articolo che vieta il ricorso alla fecondazione eterologa: la Consulta nel 2014 dichiara l’illeggittimità costituzionale del divieto, sostenendo che è discriminatorio per le coppie in cui uno dei due è totalmente sterile, e che potrebbero sperare in una gravidanza solo con i gameti di un donatore. Mentre il tribunale di Firenze nel 2012 solleva questione di legittimità costituzionale sul divieto assoluto di revoca del consenso alla Pma dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo.
RICERCA SUGLI EMBRIONI – Il tribunale di Firenze nel 2012 ricorre ancora alla Consulta sul divieto assoluto di ricerca clinica e sperimentale sull’embrione. La Corte Costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi il prossimo 23 marzo.
IMPIANTO E CONSERVAZIONE DEGLI EMBIONI – La Consulta ha dichiarato illegittimo uno dei passaggi più contestati della legge, quello che vincola la produzione di embrioni “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”. La Consulta, nel 2009, sancisce che il trasferimento degli embrioni nell’utero debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna, aprendo di fatto alla possibilità della crioconservazione degli embrioni stessi, in origine vietata dalla legge, se il medico ritenesse che un immediato impianto fosse a rischio per la donna.
SELEZIONE DEGLI EMBRIONI – Non è reato, scrive la Consulta, la “selezione degli embrioni” anche nei casi in cui questa sia “esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità” stabiliti dalla legge sull’aborto.
Fonte http://www.quotidiano.net/fecondazione-legge-40-scheda-1.1475324