Gli strumenti dell’INPS per sostenere i genitori durante la maternità e la paternità

Durante i periodi di maternità e paternità, l’Inps mette a disposizione dei genitori degli strumenti economici e di tutela come indennità, congedi, assegni e bonus.

Le indennità

Sono una forma di sostegno economico e vengono elargite in favore di:

  • genitori lavoratori dipendenti sia nel caso del congedo parentale, sia in quello di maternità o paternità,
  • genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata sia nel caso del congedo parentale, sia in quello di maternità o paternità,
  • genitori lavoratori autonomi nel caso di periodi di tutela di maternità e paternità,
  • madri lavoratrici autonome nel caso del congedo parentale,
  • padri nel caso di congedo papà,
  • entrambi i genitori nel caso di riposi giornalieri.

Gli assegni

Nel caso di un ISEE inferiore ai 25mila euro all’anno, i genitori che hanno avuto o adottato un bambino hanno diritto a un assegno di natalità, detto anche Bonus bebè, erogato mensilmente dall’INPS.

L’INPS eroga anche assegno di maternità di base, concesso anche dai Comuni, per i genitori che appartengono a determinate fasce di reddito; l’assegno di maternità dello Stato per chi ha lavori atipici e discontinui.

Il congedo di maternità per lavoratrici domestiche in gravidanza spetta durante tutto il periodo di astensione dal lavoro.

Bonus, voucher e contributi

Annualmente l’INPS indice un concorso per erogare un contributo economico ai bambini (beneficiari) figli e orfani dei dipendenti delle Poste e dei dipendenti Gestione Fondo IPOST.

Fra i benefici, la possibilità di chiedere, in alternativa al congedo, un voucher per l’acquisto di servizi di una baby sitter o il pagamento dell’asilo nido in un’unica soluzione o un contributo di rimborso spese, ma ai soli lavoratori della Gestione Fondo IPOST.

Dal 4 maggio 2017, inoltre, si può richiedere il Premio alla natalità: un premio di 800 euro elargito in caso di nascita o adozione che l’INPS dà alla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza.

Sempre da luglio 2017, invece, si può presentare la domanda per richiedere il bonus asilo nido. Un contributo massimo di 1.000 euro all’anno che il genitore può richiedere in due situazioni: pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati e in favore dei bambini che non hanno raggiunto l’età di tre anni e non possono frequentare gli asili nido a causa di gravi patologie croniche e per i quali i genitori devono richiedere l’assistenza domiciliare.

Contributi figurativi per aspettativa facoltativa per maternità (riservata ai dipendenti pubblici)

Sono contributi “fittizi” accreditati senza alcun onere dal lavoratore e dal datore di lavoro e sono a carico della gestione pensionistica a cui si appartiene, sono utili per il diritto e il calcolo della pensione. È riconosciuto alla madre, al padre o a entrambi i genitori lavoratori un periodo di astensione facoltativa (congedo parentale) aggiunto al congedo di maternità.

Il congedo parentale può consentire al genitore di passare accanto al figlio i primi anni della sua vita per soddisfare bisogni affettivi e relazionali. Per i lavoratori INPS Gestione Dipendenti Pubblici, l’Istituto interviene se questi periodi sono retribuiti in modo ridotto o non sono retribuiti.

Questi contributi figurativi possono essere richiesti dai lavoratori iscritti all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici.

Si noti che l’accredito di questi contributi figurativi nel congedo parentale e (articolo 32 del decreto legislativo n°151 del 26 marzo 2001) la durata, sia se spetti al padre o alla madre, non può superare i 10 mesi, si possono richiedere 11 mesi solo se il padre ne fruisce per un periodo inferiore ai 3 mesi. Il congedo può essere richiesto nei primi 12 anni di vita del bambino.

Si può estendere per la madre o il padre qualora il bambino sia disabile.

Il congedo parentale, inoltre, per quanto riguarda il trattamento economico:

  • va computato all’anzianità di servizio;
  • il valore è al pari del 30% della retribuzione fino al sesto anno di età del bambino per un periodo massimo di cinque mesi successivi ai primi 30 giorni interamente retribuiti;
  • per i successivi 4/5 mesi e fino all’ottavo anno, spetta la stessa retribuzione solo se il reddito del genitore è 2,5 volte inferiore l’importo del trattamento minimo di pensione;
  • dai 6 ai 12 anni, si può richiedere un congedo ma non retribuito;
  • se si richiede un prolungamento per assistere un figlio con una disabilità grave spetta un trattamento del 30% della retribuzione.

L’accredito della contribuzione figurativa è al carico della propria gestione pensionistica.

Fonte: https://www.fondazioneserono.org/fertilita/ultime-notizie-fertilita/strumenti-dellinps-sostenere-genitori-durante-maternita-paternita/