Coppie gay e genitorialità, la sentenza: bambino nato da procreazione assistita ha due padri

Lo afferma l’ordinanza della Corte d’Appello di Trento, riconoscendo la validità del certificato di nascita di uno Stato estero che afferma la doppia paternità, applicando per la prima volta i principi già enunciati dalla Cassazione. E negando l’esclusività del rapporto genetico/biologico per la costituzione dello status giuridico di genitore e figlio

ROMA –  L’ordinanza emessa in data 23 febbraio 2017 dalla Corte d’Appello di Trento è destinata a fare la storia. Perché afferma che due gemelli, nati nell’ambito del progetto di genitorialità di una coppia omosessuale attraverso la procreazione assistita, hanno due padri. Ovvero, viene riconsciuto il pieno status di genitore non soltanto a quello che ha un legame biologico e genetico con i due bambini. La Corte è arrivata a questa conclusione convalidando il certificato di nascita registrato in un altro Stato attestante la doppia paternità. E così facendo ha scritto a chiare lettere che non è accettabile la pretesa esclusività del paradigma genetico/biologico nella costituzione dello stato giuridico di figlio ed evidentemente di padre. Negare a un bambino di avere due genitori vuol dire ledere i suoi diritti fondamentali di essere umano. E sono la volontà di cura e l’assunzione di responsabilità a rendere genitori, più del legame biologico.

Secondo la Corte d’Appello di Trento, quel certificato di nascita straniero è valido perché è da escludere “che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato; all’opposto deve essere considerata l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell’ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell’istituto dell’adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nella specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite”. “Una pagina storica per i diritti delle
#famigliearcobaleno. Quando un figlio lo cresci, lo curi, lo ami: allora sei padre, madre, genitore”, così scrive in un tweet Nichi Vendola, papà, col suo compagno, del piccolo Tobia.

Si tratta – spiega Articolo29, che ha ripreso e pubblicato l’ordinanza – di una pronuncia di assoluta rilevanza, in quanto per la prima volta un giudice di merito applica, in una coppia di due padri, i principi enunciati dalla Cassazione, con la sentenza n. 19599/2016, in tema di trascrizione dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due genitori dello stesso sesso. L’ordinanza richiama alcuni capisaldi della decisione dell’Alta Corte.

In particolare:
a) in merito al giudizio di compatibilità tra il provvedimento straniero e l’ordine pubblico, la necessità di far riferimento a un concetto di ordine pubblico dai contorni larghi, al fine di valutare non già se il provvedimento straniero applichi una disciplina della materia corrispondente a quella italiana, bensì piuttosto se esso appaia conforme alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo (in questo caso, del minore) come garantiti dalla Costituzione italiana e dai principali documenti internazionali in materia;
b) l’esigenza di salvaguardare il diritto del minore alla continuità dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori, il cui mancato riconoscimento non solo determinerebbe un grave pregiudizio per i minori, ma li priverebbe di un fondamentale elemento della loro identità familiare, così come acquisita e riconosciuta nello Stato estero in cui l’atto di nascita è stato formato;
c) l’assoluta indifferenza delle tecniche di procreazione cui si sia fatto ricorso all’estero, rispetto al diritto del minore al riconoscimento dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori che lo abbiano portato al mondo, nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa.

Fonte, http://www.repubblica.it/cronaca/2017/02/28/news/corte_appello_trento_coppie_gay_padre_anche_chi_non_ha_legame_biologico_con_figlio-159447914/