Diritto privato – Bambini nati all’estero da utero in affitto
Salve, volevo sapere chiarimenti legali sulla registrazione in Italia di bambini nati all’estero da utero in affitto . Grazie
RISPOSTA
Facciamo chiarezza sull’argomento.
L’utero in affitto, è la tecnica che permette a quelle donne che sono in grado di concepire ma non di portare a termine la gravidanza di avere un figlio. L’embrione dopo la fecondazione in vitro viene impiantato nell’utero di un’altra donna che porta a termine la gravidanza. Questa tecnica non è consentita in Italia, per motivi etici, mentre in altri paesi è diventato quasi un business.
Appena nato, nello Stato dove la pratica dell’utero in affitto è lecita, il nascituro riceve i documenti ed il cognome dei genitori italiani e rientra in Italia insieme a loro, come figlio naturale o legittimo (legittimo se i genitori sono uniti nel vincolo del matrimonio, altrimenti naturale), senza alcun problema di carattere burocratico.
Se un cittadino italiano ed una cittadina italiana dichiarano all’estero un figlio, come proprio figlio naturale o legittimo, nulla osta da parte delle autorità italiane, a riconoscere al neonato la cittadinanza italiana.
Se la coppia è sposata peraltro, il nostro diritto di famiglia impedisce alcuna ricerca o verifica sullo stato di legittimità del neonato (vedi articolo 253 del codice civile).
Art. 253 del codice civile. Inammissibilità del riconoscimento.
In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova.
In concreto, se la legislazione straniera consente di riconoscere come figlio legittimo/naturale, colui che nasce con la pratica dell’utero in affitto, le autorità italiane non possono fare altro che accettare la registrazione nel registro anagrafico del neonato, come figlio a tutti gli effetti della coppia in questione.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.