Utero in affitto, la madre può dichiararsi. La madre che registra il figlio avuto all’estero dove l’utero in affitto è lecito può dichiarare che è suo
Non commette reato di falsa certificazione la donna che dichiara di essere la madre di bambini nati con la maternità surrogata, con fecondazione eterologa, se in quel Paese (l’Ucraina, in questo caso) la pratica è lecita. La Cassazione, con la sentenza 48696, respinge il ricorso del procuratore generale contro l’assoluzione e ricorda che la legge ucraina subordina la possibilità di ricorrere al cosiddetto utero in affitto, al fatto che uno dei due committenti sia anche il genitore biologico, circostanza che ricorreva nella causa esaminata, nella quale il marito della signora era il padre del bambino.
In tal caso è la stessa legge del luogo ad imporre al genitore “sociale” di mettere il suo nome sull’atto di nascita. I giudici della sesta sezione penale, escludono dunque il dolo del delitto, previsto dall’articolo 567 secondo comma del codice penale. Per i giudici manca anche l’elemento oggettivo del reato.
Una conclusione raggiunta in considerazione dell’evolversi nel tempo del concetto di stato di filiazione, non più legato ad una relazione necessariamente biologica, ma sempre più considerato legame giuridico. I giudici fanno l’esempio dei figli avuti con la fecondazione eterologa. Nel dichiarare l’incostituzionalità del divieto di ricorrere a tale pratica la Consulta ha rilevato come la Carta non presupponga una nozione di famiglia inscindibilmente legata alla presenza di figli o come questi possano essere presenti indipendentemente dal dato genetico.
La Cassazione esclude quindi che ci sia materia per ravvisare il delitto di alterazione di stato nella richiesta di registrazione dell’atto di nascita di un figlio avuto da una coppia di coniugi che ha fatto ricorso a tali pratiche, anche in assenza di un rapporto di discendenza strettamente genetico con il minore.
Sul fronte della trascrizione in Italia dell’atto straniero, la Suprema Corte fa riferimento alle sentenze “gemelle” (65192/11 e 65941/11) con le quali la Cedu ha riconosciuto un’ampia discrezionalità agli stati in tema di maternità surrogata. Un margine che però, su indicazione di Strasburgo, deve essere superato quando il mancato riconoscimento giuridico riguarda un rapporto di filiazione nel quale c’è un genitore biologico.
Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-11-18/utero-affitto-madre-puo-dichiararsi-111737.shtml?uuid=ADMwNAxB&refresh_ce=1